(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                    n. 122 del 12 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche all'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20
 
  1.  La lettera a) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n.
20 del 1994 e' sostituita dalla seguente:
   "a) conferimenti destinati  al  finanziamento  del  fondo  per  il
concorso  nel pagamento degli interessi, istituito ai sensi dell'art.
37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, affidato  ad  Artigiancassa  -
Cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane  S.p.a., di seguito
denominata Artigiancassa, a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre
1993, n. 489, e conferimenti per  il  concorso  all'abbattimento  del
tasso  di interesse praticato su prodotti finanziari da Artigiancassa
stessa istituiti;".
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge  regionale  n.  20  del
1994 e' aggiunto il seguente comma:
  "2-bis.  Le disposizioni della presente legge si applicano altresi'
a  societa  affidatarie  della  gestione  di  provvedimenti  pubblici
agevolati,  ai  sensi  dell'art.  3  della legge 26 novembre 1993, n.
489.".