(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122 del 12 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 1994 e' sostituita dalla seguente: "a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, affidato ad Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., di seguito denominata Artigiancassa, a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e conferimenti per il concorso all'abbattimento del tasso di interesse praticato su prodotti finanziari da Artigiancassa stessa istituiti;". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 1994 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' a societa affidatarie della gestione di provvedimenti pubblici agevolati, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".